E' di 5 anni il termine di prescrizione del credito in caso di valida notifica della cartella esattoriale

03-11-2015

Una recente Sentenza del  Tribunale Civile di Palmi ha accolto la domanda giudiziale avanzata dagli Avvocati Giovanni Taccone ed Antonio Insana tendente all’annullamento di un preavviso di fermo amministrativo notificato ad una contribuente perché fondato su cartelle esattoriali di pagamento ormai prescritte.

Si evince leggendo a motivazione della pronuncia come, in maniera limpida, il Giudice abbia ritenuto che, in caso di valida  notifica delle cartelle esattoriali sottese ad un preavviso di fermo opposto ed “ in assenza di un accertamento di natura giudiziale ai sensi dell’art. 2953 c.c.- al quale non può essere equiparata la mancata opposizione delle cartelle o delle multe – il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall’art. 28 legge 689/81 (e non quello decennale) che caratterizza la violazione di norme del Codice della Strada (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, confermata di recente da Cass. N. 4575/2015)”.

La cartella esattoriale non opposta, quindi, come confermato da recenti pronunce dei Giudici di Legittimità, non può essere assimilata ad un titolo giudiziale, poiché il diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e, pertanto, non può applicarsi la prescrizione decennale tipica di una sentenza di condanna passata in giudicato.

La portata della pronuncia è rilevante poiché va ad arricchire la schiera di decisioni che offrono un barlume di speranza ai contribuenti i quali, qualora dovesse trovare terreno fertile l’orientamento minoritario che attribuisce alla cartella esattoriale di pagamento non opposta l’efficacia di titolo giudiziale e la conseguente trasformazione del termine prescrizionale da 5 a 10 anni, rimarrebbero esposti per un tempo irragionevole sotto la scure del fisco.

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